IRPEF 2026: come si calcola

Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), si riduce dal 35 al 33 per cento l’aliquota sul secondo scaglione. Dal periodo d’imposta 2026, quindi, sul reddito imponibile si applicano le aliquote IRPEF, progressive per scaglioni di reddito, del 23% (fino a 28.000 euro), del 33% (oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro) e del 43% (oltre 50.000 euro). Come si calcola l’IRPEF 2026?

La vigente formulazione dell’art. 11 TUIR (così come modificato dall’art. 1, commi 3 e 4, legge n. 199/2025) dispone la riduzione dell’aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito; pertanto, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, si applicano le seguenti aliquote IRPEF:

Aliquota IRPEF 2026Scaglione IRPEF 2026
23%reddito fino a 28.000 euro
33%reddito superiore a 28.000 e fino a 50.000 euro
43%reddito oltre 50.000 euro

Attenzione: il disegno di legge di Bilancio 2027, approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2026, estende l’aliquota IRPEF del 33% ai redditi fino a 55.000 euro.

Leggi anche Legge di Bilancio 2027: tutte le misure per professionisti, imprese e famiglie

Cos’è l’IRPEF?

È l’imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuta dalle persone fisiche per il possesso di redditi:

  • fondiari, cioè dei fabbricati e dei terreni;
  • di capitale;
  • di lavoro dipendente (inclusi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di pensione);
  • di lavoro autonomo;
  • di impresa;
  • diversi (elencati nell’art. 67 TUIR).

Sono soggetti passivi IRPEF le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato.

L’IRPEF si applica sul reddito complessivo del soggetto. L’imposta lorda si calcola applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le aliquote per scaglioni.

L’IRPEF dovuta dal contribuente è determinata sottraendo dall’imposta lorda le detrazioni previste dalla normativa (ad esempio la detrazione per il coniuge, i figli e altri familiari a carico, le detrazioni riconosciute a fronte di alcune tipologie di spese sostenute durante l’anno – salute, istruzione, interessi per il mutuo dell’abitazione, etc.). Inoltre, vanno sottratti i crediti d’imposta spettanti.

Quali sono le aliquote IRPEF 2026?

La legge n. 199 del 2025 (legge di Bilancio 2026) ha ridotto l’aliquota IRPEF applicabile al secondo scaglione di reddito; pertanto, le aliquote IRPEF vigenti dal periodo d’imposta 2026 sono le seguenti: 23%, 33% e 43%.

Quali sono gli scaglioni IRPEF 2026?

Nella determinazione dell’IRPEF, l’imposta lorda è calcolata applicando in luogo delle aliquote attualmente contenute nell’art. 11, comma 1, TUIR, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

– fino a 28.000 euro, 23%;

– oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 33%;

– oltre 50.000 euro, 43%.

Attenzione: il disegno di legge di Bilancio 2027, approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2026, prevede l’estensione dell’aliquota IRPEF del 33% ai redditi fino a 55.000 euro.

Quali effetti sulle addizionali IRPEF?

La legge n. 199/2025 (art. 1, commi 649-650) ha esteso fino all’anno 2028 la possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di determinare aliquote differenziate dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito IRPEF, vigenti fino al 1° gennaio 2025 (data di entrata in vigore della legge n. 207/2024).

Inoltre, viene prorogata fino al 2028 la possibilità di determinare, in termini analoghi, aliquote differenziate anche per l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Infine, viene previsto che sia per le Regioni sia per i Comuni, nel caso di mancata approvazione entro i termini fissati dalla vigente normativa della delibera di determinazione degli scaglioni e delle aliquote sopra indicate, si continuano ad applicare le aliquote vigenti nell’anno precedente a quello di riferimento.

A quali contribuenti va il maggior risparmio?

Le modifiche apportate dalla legge n. 199/2025 non permettono ai contribuenti che dichiarano un reddito imponibile fino a 28.000 euro di avere alcun beneficio; invece, per quanti dichiarano un reddito superiore a tale importo, il beneficio fiscale è via via crescente sino ad arrivare a un massimo risparmio di imposta pari a 440 euro per i redditi da 50.000 euro a 200.000 euro. Oltre tale soglia non c’è alcun beneficio.

Riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti

La legge n. 207/2024 (art. 1, commi 4-9) ha previsto anche il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, che dal 2025 si fonda sul riconoscimento:

• di un bonus, per chi ha un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro;

• di un’ulteriore detrazione d’imposta per chi ha un reddito complessivo superiore a 20.000 e fino a 40.000 euro.

Il bonus e l’ulteriore detrazione si applicheranno ai soli titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’ art. 49 TUIR, con esclusione di quelli indicati al comma 2, lettera a. (titolari di redditi di pensione di ogni genere e assegni a esse equiparati e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).

Ai fini della misura e dell’accesso a una o all’altra agevolazione è necessario fare riferimento al reddito di lavoro dipendente e al reddito complessivo. In particolare, il bonus è riconosciuto ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro e si determina applicando al reddito di lavoro dipendente una percentuale del:

• 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;

• 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro;

• 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente deve essere rapportato all’intero anno.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito del lavoratore e, di conseguenza, per effetto del principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, non sarà assoggettato a contribuzione INPS.

Se, invece, il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 40.000 euro, il lavoratore dipendente può accedere all’ulteriore detrazione dall’imposta lorda. Quest’ultima spetta per un importo pari:

• a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;

• al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

L’importo dell’ulteriore detrazione è, quindi, fisso quando il reddito complessivo non supera 32.000 euro, mentre se il reddito complessivo è superiore l’importo dell’ulteriore detrazione si riduce progressivamente fino al suo azzeramento al raggiungimento del limite di 40.000 euro di reddito complessivo.

Il sostituto d’imposta riconosce il bonus o l’ulteriore detrazione in via automatica, all’atto dell’erogazione delle retribuzioni (non sarà quindi necessaria la richiesta del lavoratore), verificando poi in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede il bonus o l’ulteriore detrazione si riveli non spettante, i sostituti d’imposta dovranno recuperare il relativo importo, rateizzandolo in 10 rate se superiore a 60 euro (a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio).

Da ultimo, si stabilisce che i sostituti d’imposta potranno compensare il credito maturato per effetto dell’erogazione del bonus mediante l’istituto della compensazione di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.

Come cambiano le detrazioni IRPEF 2026?

La legge n. 207/2024 (art. 1, commi 10-11) ha fissato un limite massimo all’ammontare di detrazioni fiscali di cui i contribuenti che dichiarano un reddito superiore a 75.000 euro possono fruire in ciascun periodo d’imposta (nuovo art. 16-ter del TUIR).

In particolare, viene previsto che coloro che possiedono un reddito superiore a 75.000 euro, ma inferiore a 100.000 euro, potranno portare a scomputo dell’imposta lorda dovuta al massimo 14.000 euro, mentre per i contribuenti che superano 100.000 euro di reddito l’importo massimo detraibile ammonterà a 8.000 euro. Stante l’irrilevanza dell’eventuale coniuge, o di altri familiari, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000 o 8.000 euro è pari a:

• 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;

• 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;

• 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;

• 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico, o almeno un figlio fiscalmente a carico con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/1992.

La limitazione in parola non si applicherà alle:

• spese sanitarie detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR;

• somme investite nelle start-up innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis delD.L. n. 179/2012;

• somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell’art. 4, D.L. n. 3/2015.

Ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili, per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

Sono comunque esclusi dal computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024.

Sono inoltre escluse, ai fini del computo, le rate delle spese edilizie detraibili ai sensi dell’art. 16-bis TUIR ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024, nonché i premi di assicurazione detraibili (

art. 15, comma 1, lettere f, f-bis, TUIR), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024. Inoltre, la legge n. 199/2025, introducendo il comma 5-bis all’art. 16-ter del TUIR dispone che per i titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda è diminuito di un importo pari a 440 euro in relazione ai seguenti oneri:

a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR;

b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11, D.L. n. 149/2013) che sono detraibili dall’imposta sui redditi per un importo pari al 26%, per importi compresi tra 30 e 30.000 euro annui;

c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, comma 4, quinto periodo, D.L. n. 34/2020).

Detrazioni per familiari a carico

È previsto che la detrazione per figli a carico di 950 euro si applichi esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni, salvo che nel caso di disabilità accertata. Viene limitata ai soli ascendenti la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli.

Viene, inoltre, esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero.

Detrazione per spese di istruzione

È fissato a 1.000 euro il limite massimo di spesa detraibile per alunno o studente ai fini dell’imposta sui redditi per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.

Quali effetti produce il nuovo trattamento integrativo?

Per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, è prevista la detrazione d’imposta pari a 1.955 euro ex art. 13, comma 1, lettera a), TUIR e la modifica al trattamento integrativo della retribuzione. Inoltre, è previsto che le somme riconosciute a titolo di trattamento integrativo della retribuzione per tali lavoratori siano erogate a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), del TUIR, diminuita dell’importo di 75 euro (rapportato al periodo di lavoro nell’anno).

Fonte Ipsoa R.DePirro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto